CIRCOLARE INFORMATIVA:
SPECIALE NOVITA' FISCALI
Interessi di mora sulle parcelle pagate in
ritardo al professionista
Le nuove “check list” per svolgere ispezioni
ed accessi.
La nuova concezione di spesa di pubblicità
per il fisco.
Interessi di mora sulle parcelle pagate in ritardo al professionista.
Con l’introduzione nel panorama legislativo
italiano del D.Lgs. 231/2002 (in attuazione della Direttiva Comunitaria
2000/35/Ce) i professionisti saranno maggiormente tutelati nel caso di ritardo
nel pagamento delle parcelle superiore a 30 giorni, essendo prevista la
possibilità di applicare interessi di mora molto alti (tasso della banca
centrale europea maggiorato di sette punti). La norma infatti equipara i
professionisti alle imprese, solo ai fini di questa particolare disciplina dei
termini di pagamento, rimanendo inalterato lo status di autonomia del
prestatore d’opera rispetto alle imprese come principio generale. Nella norma
comunitaria viene esplicitamente indicato che “il fatto che le professioni liberali ricadano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva non comporta per gli stati membri
l’obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da
quelli della presente direttiva”.
Nel dettaglio, il citato decreto protegge i
creditori di somme di denaro dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura
di beni o per la prestazione di servizi, con riferimento ai contratti stipulati
a decorrere dall’8 agosto 2002, in quanto:
·
prevede
l’applicazione di un tasso di mora pari, come indicato in precedenza, al tasso
della banca centrale europea maggiorato di sette punti, che decorre
automaticamente dalla scadenza pattuita contrattualmente. Tale scadenza, se
assente, si intende decorsi 30 giorni dall’invio della fattura o della consegna
della merce.
·
vieta la
stipulazione di clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore.
La norma si applica nei confronti di tutte le
transazioni commerciali, tra le quali rientrano tutti i contratti, comunque
denominati, stipulati tra imprese pubbliche e private, professionisti,
pubbliche amministrazioni. Sono escluse dal campo di applicazione della norma
le transazioni con i privati consumatori.
Sotto il profilo della tutela giudiziale, i
professionisti (come gli altri soggetti peraltro) potranno far valere le
proprie ragioni sia in autonomo giudizio che tramite la tutela degli interessi
collettivi: tale meccanismo prevede la possibilità per le associazioni di
categoria dei liberi professionisti presenti nel CNEL di rivolgersi al giudice
nell’interesse della categoria.
Le nuove “check list” per svolgere ispezioni ed accessi.
L’Agenzia delle entrate, con la recente circolare
n. 80/E del 18 ottobre scorso, ha diramato sei nuove metodologie di controllo,
le cosiddette “check list”, utilizzate dai verificatori nell’ambito della loro
attività di controllo.
Inoltre, con la stessa circolare, sono state
“aggiornate” sei ulteriori check list già in uso, con una particolare
attenzione soprattutto al rapporto verificatori/contribuenti, piuttosto che
agli aspetti normativi. L’ottica con cui le metodologie sono predisposte è
naturalmente molto operativa, suggerendo ai funzionari incaricati delle
verifiche il percorso che, secondo uno schema già collaudato, consta di una
attività preparatoria, di una raccolta di dati, e del controllo vero e proprio.
Attività
preparatoria. L’Agenzia delle
entrate suggerisce preliminarmente ai verificatori di acquisire quante più
informazioni possibili, tramite:
·
banca dati
dell’Anagrafe tributaria;
·
altre banche dati disponibili
(CCIAA, INAIL, INPS, …)
·
informazioni del
soggetto presenti in Internet;
al fine di assumere notizie sull’andamento
reddituale (anche storico) del contribuente e sulla composizione dei redditi
dichiarati, oltre alla sua capacità contributiva.
Raccolta
dei dati. In sede di acquisizione
di tutta la documentazione contabile ed extracontabile, su qualunque supporto,
l’Agenzia delle entrate si sofferma sulla possibilità di acquisire
tranquillamente la corrispondenza elettronica già letta (mail già “aperte”)
mentre è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità
giudiziaria per le mail non ancora lette dal destinatario.
Attività
di controllo. In ordine a tale
attività, viene puntualizzato che i controlli si incentrano con grande attenzione
al rispetto degli adempimenti contabili ed in particolare sui movimenti di
cassa, al controllo degli assegni rinvenuti e delle ricevute delle carte di
credito che devono trovare riscontro con gli incassi complessivi e parziali.
Nella tabelle che segue si riassumono i
principali suggerimenti in ordine ai controlli posti in essere dai verificatori
durante le ispezioni e gli accessi.
LE CHECK LIST “NUOVE”
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Tipologia di attività |
Caratteristiche principali delle
metodologie di controllo |
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Riparazione di motocicli |
-
acquisizione di
dati presso assicuratori della zona relativamente alla liquidazione di danni
relativi a mezzi coinvolti in sinistri -
rilevazione del
numero di ore lavorate dal personale, con controllo incrociato dei dati
dichiarati ai fini degli studi di settore -
inventario dei
beni utilizzati senza significativo impiego di manodopera (olio motore, olio
freni, filtri, candele, ecc…) -
ricerche presso la
motorizzazione civile al fine di ottenere l’elenco delle officine autorizzate
a particolari interventi (quali le revisioni) |
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Commercio di libri nuovi |
-
verifica dell’esistenza di compravendita di libri usati -
individuazione degli eventuali servizi accessori offerti
(fotocopiatura, rilegatura, trasmissione fax, ecc…) -
controllo della cassa per accertare se i valori rinvenuti (denaro,
assegni, ricevute di pos bancomat o carte di credito) corrispondono con i
corrispettivi dichiarati -
verifica di acquisti tramite canali diversi da quello dei
distributori ufficiali delle case editrici |
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Commercio giocattoli |
-
individuazione della tipologia dei servizi offerti -
individuazione dell’esistenza e delle modalità di svolgimento delle
attività accessorie (riparazione, montaggio e manutenzione, noleggio di
videogiochi e di costumi di carnevale, ecc…) -
controllo del magazzino per intero o
a campione, scegliendo il metodo in funzione della situazione concreta
e del tempo a disposizione (il magazzino fisico superiore a quello contabile
è indice di merce acquistata “senza fattura” per essere successivamente
rivenduta “in nero”) |
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Commercio tessuti e biancheria |
-
individuazione degli eventuali servizi accessori, quali il montaggio
di tende da sole, di tappezzerie, la realizzazione di arredi tessili, la
pulizia ed il restauro di tappeti, ecc… -
esistenza di copie commissioni dei clienti da cui emergano
annotazioni di acconti ricevuti per i quali non risultino emessi i relativi
documenti fiscali (scontrini, fatture) -
individuazione della misura e delle modalità di riconoscimento degli
sconti praticati su determinate categorie di merce |
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Commercio articoli cartoleria e cancelleria |
-
individuazione dei servizi offerti ai clienti, come la realizzazione
di timbri, la consegna a domicilio, il servizio di fotocopiatura ed invio fax -
la verifica dell’esistenza di vendita di libri e di schede
telefoniche -
confronto del ricarico emergente dalla contabilità con quanto
scaturisce dall’accertamento dei prezzi di acquisto e i corrispondenti prezzi
di vendita (rilevabili da listini interni, targhette, prezzi esposti, prezzi
indicati nelle fatture di vendita) -
verifica di eventuale magazzino “gonfiato” mediante attribuzione alle
merci invendute di un valore superiore a quello effettivo, ovvero facendo
apparire tra le merci invendute anche parte di quelle già vendute |
|
Commercio ricambi per auto e moto |
-
rilevazione dello svolgimento di attività collaterali (officina,
carrozzeria, riparazione e sostituzione di pneumatici, ecc…) che a volte
divengono prevalenti rispetto alla stessa vendita -
presenza di eventuali macchinari e relativo costo -
verifica dei costi riferiti a spese correnti (quali l’energia
elettrica) e alla manodopera |
LE CHECK LIST “RINNOVATE”
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Tipologia di attività |
Caratteristiche principali delle
metodologie di controllo |
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Autorimesse (3° edizione) |
-
accesso
differenziato e mirato rispetto alle modalità di esercizio del rimessaggio:
se notturno, da eseguirsi nelle prime ore del mattino (6-7) ovvero a tarda
sera (20-22); se diurno, da eseguirsi nel corso della giornata -
accessi in giorni
diversi ad orari diversi, al fine di stabilire la giacenza media in sosta
oraria |
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Carrozzerie (3° edizione) |
-
acquisizione del registro di smaltimento dei rifiuti tossici -
inventario degli impianti e delle attrezzature, con particolare
riguardo alle strumentazioni a tecnologia avanzata -
inventario delle giacenze, con distinzione dei beni suscettibili di
utilizzazione senza significativo impiego di manodopera da quelli che invece
la richiedono |
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Autoriparazioni (3° edizione) |
-
rilevazione delle tariffe praticate per le diverse tipologie di
prestazioni -
in presenza di officine “autorizzate”, acquisizione del listino delle
case mandanti e del tariffario orario, anche mediante informazioni dirette
dai clienti presenti -
inventario delle auto in giacenza (in attesa, in corso di intervento
e pronte per la consegna) sia all’interno che all’esterno dell’azienda |
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Riparazioni pneumatici (2° edizione) |
-
rilevazione delle operazioni di equilibratura, con verifica degli
acquisti delle “placchette” di piombo utilizzate, al fine di ricostruire i
consumi e quindi i ricavi -
rilevazione delle operazioni di convergenza, generalmente eseguita
tramite speciali apparecchiature elettroniche, con verifica del software che
consente di risalire al numero degli utilizzi o delle ore di impiego dei
macchinari |
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Profumerie (2° edizione) |
-
rilevazione ed analisi dei prezzi di listino della merce con i
relativi sconti ordinariamente applicati ai dettaglianti, compresa la
consuetudine del cosiddetto “tredicesimo pezzo” ceduto a titolo di sconto
merce -
rilevazione del personale, considerando l’eventuale presenza di
personale “precario”, a tempo determinato, in particolari periodi dell’anno
(festività natalizie, per esempio) -
rilevazione di attività collaterali di servizi per la cura del viso e
del corpo, nel campo estetico in generale |
|
Erboristerie (2° edizione) |
-
rilevazione dell’eventuale esercizio di attività di trasformazione e
lavorazione delle erbe -
rilevazione di altre eventuali attività collaterali e prestazioni
accessorie quali produzioni in proprio, test per intolleranze alimentari,
mineralogramma, iridologia, ecc… -
rilevazione della quantità dei principali ingredienti impiegati
(dosi) nella produzione dei prodotti “compositi” (tisane, bevande, ecc…) |
La nuova concezione di spesa di pubblicità per il fisco.
Nella prassi comune, a fronte del pagamento di una spesa sostenuta per promuovere direttamente o indirettamente le vendite della propria azienda, ci si trova di fronte al problema di identificare con precisione la natura della spesa, e di qualificare conseguentemente il costo come spesa di pubblicità piuttosto che spesa di rappresentanza.
Nel tempo l’Amministrazione finanziaria è
intervenuta più volte per cercare di esplicitare quanto più possibile gli
elementi che contraddistinguono l’una o l’altra tipologia, soprattutto con
l’intento di arginare fenomeni elusivi tendenti a mascherare spese di
rappresentanza dietro la facciata dei costi per pubblicità, se non addirittura
elargizioni a mero titolo di liberalità. Anche la dottrina e la giurisprudenza
non hanno mancato di fornire contributi sull’argomento.
Con la recente Risoluzione n. 316/E del 2 ottobre 2002, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in maniera importante in merito ad una questione posta da un contribuente il quale ha deciso di non partecipare direttamente ad una fiera ma ha organizzato in proprio, direttamente nella sede della società, un evento promozionale, invitando a partecipare i clienti e i potenziali clienti, e sostenendo costi per le spese di trasporto per il trasferimento tramite bus navetta (tra fiera e sede sociale) e per l’intrattenimento serale con cena a buffet e spettacolo circense. La società ha chiesto di poter considerare i costi sostenuti quali spese di pubblicità, in quanto il fine perseguito è quello di incrementare le vendite, seppur attraverso una tecnica commerciale non tradizionale. Si tenga presente che parte degli spettacoli del circo è stato riservato a soggetti non interessati dalla sfera commerciale della società (invito per scolaresche, nella fattispecie); le spese sostenute, complessivamente, devono essere considerate per la maggior parte finalizzate ad intrattenere i potenziali clienti dell’azienda.
L’amministrazione ha positivamente accolto quanto prospettato dal contribuente, considerando quindi spese pubblicitarie (pienamente deducibili) quelle che:
- sono state sostenute in occasione di un evento promozionale (quale è la fiera) indipendentemente dal fatto che materialmente gli eventi si siano realizzati non all’interno dell’evento ma comunque nello stesso ambito e d occasione;
- non ravvisano elementi idonei a qualificare elargizioni a titolo di liberalità, assegnazioni di beni ai soci e fenomeni di autoconsumo in genere.
Con questo intervento ministeriale scompaiono aspetti decisivi sino ad oggi nella considerazione di una spesa come di pubblicità e promozione quali:
- ogni indagine volta alla finalità della spesa (promozione di un prodotto rispetto alla promozione globale di una azienda o di un marchio);
- l’analisi in ordine alla gratuità della spesa e alla mancanza di un rapporto di scambio.
Anche alla luce delle interpretazioni in precedenza commentate, di seguito si propone uno schema utilizzabile per identificare quando una spesa si considera di rappresentanza ovvero di pubblicità.
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SPESE DI RAPPRESENTANZA |
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se
sostenute al di fuori ed a prescindere da un evento promozionale si
considerano generalmente spese di rappresentanza, in quanto volte a fornire
un’immagine positiva dell’azienda al di fuori di ogni legame con i ricavi
conseguiti nell’esercizio dell’attività. Alcuni specifici esempi possono essere: ·
vitto e alloggio in occasione di assemblee societarie, inaugurazione
di nuova sede, ricevimenti; ·
vitto alloggio e trasporto offerto a clienti e fornitori al di fuori
di eventi commerciali ed in circostanze non legate a trattative (ad esempio
in occasione di festività); ·
iscrizione di persone a circoli ricreativi, sportivi o culturali. |
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se organizzate nell’ambito di manifestazioni
fieristiche o eventi commerciali in genere assumono la stessa natura
promozionale del “contenitore” nell’ambito del quale sono inserite; risulta,
di fatto, comunque sussistente il requisito della inerenza con l’attività esercitata, senza necessità
di ulteriore analisi. Si considerano pertanto spese di pubblicità
integralmente deducibili, salvo prova contraria. Non rileva
il fatto che: ·
le spese in oggetto siano fornite del carattere della gratuità; ·
siano destinate in parte (non preponderante) a soggetti non potenziali clienti (scolaresche, pubblico
generico ecc.); ·
siano organizzate non all’interno della fiera ma nelle vicinanze o
comunque nell’occasione della stessa. |
SPESE
DI PUBBLICITA’ |
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